Suicidio in Carcere
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Suicidi in carcere: quando lo Stato non protegge chi ha in custodia
In carcere lo Stato esercita il
massimo potere:
limita la libertà personale.
Ma proprio per questo ha il
massimo dovere:
proteggere la vita e la dignità delle persone detenute.
Quando un suicidio avviene in carcere, non è mai solo un fatto privato.
È un evento che impone di verificare se siano stati rispettati obblighi di vigilanza, assistenza e prevenzione
Se questi obblighi sono stati violati, i familiari hanno diritto a chiedere accertamento delle responsabilità e risarcimento del danno.
Suicidi in carcere: di chi è la responsabilità
- tutela dell’integrità psicofisica del detenuto
- valutazione del rischio suicidario
- attivazione di misure di sorveglianza adeguate
- accesso a supporto sanitario e psicologico
- intervento tempestivo in situazioni di pericolo
- Se emergono segnali di disagio ignorati,
- Se manca assisenza sanitaria adeguata,
Se vuoi approfondire il caso citato nel video

Quando è possibile chiedere un risarcimento?
- omissioni nella vigilanza
- carenze organizzative
- mancata valutazione del rischio suicidario
- violazione dei protocolli interni
- ritardi nei soccorsi
- accertamento giudiziale delle responsabilità
- risarcimento del danno non patrimoniale
- risarcimento del danno morale e parentale
Non è solo una questione risarcitoria
Agire significa chiedere trasparenza, accertamento e responsabilità.
Significa tutelare le famiglie.
Significa contribuire a evitare che accada di nuovo.
Cose da sapere
Come possiamo aiutarti
- analizziamo gratuitamente la documentazione preliminare
- valutiamo la sussistenza di profili di responsabilità
- assistiamo i familiari nel percorso giudiziario
- seguiamo l’intero iter fino all’eventuale richiesta di risarcimento
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- La valutazione iniziale è gratuita e non vincolante
CASS.30985/2018:
“Deve affermarsi la responsabilità dell'Amministrazione penitenziaria nel caso in cui il detenuto che abbia minacciato il suicidio, dopo essere stato alloggiato in una cella singola, si sia suicidato. Nel caso di specie, l'amministrazione penitenziaria non ha adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento stante l'accertata inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 23 del D.P.R. n. 230 del 2000 che dispone espressamente che "un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto, per verificare se ed eventualmente con quali cautele possa affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di tali accertamenti è comunicato agli operatori incaricati per gli interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e trattamento di cui all'art. 29".
CDA L’AQUILA 1215/2021:
“il rapporto che si instaura tra amministrazione penitenziaria e detenuto comporti a carico della prima obblighi non solo custodiali, ma anche di protezione ed assistenza, comprendenti quello di preservare il detenuto da eventuali atti autolesivi e anticonservativi: si tratta, peraltro, di principi affermati dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (si vedano, ad esempio, Cass. ord. 30985/2018 in ordine alla responsabilità della amministrazione penitenziaria che non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento - anche in quella occasione costituito dal suicidio di un detenuto - in violazione degli obblighi derivanti da specifiche norme giuridiche - quali l' art. 23 D.P.R. n. 230 del 2000, che impone di verificare se il detenuto possa ed eventualmente con quali cautele "affrontare adeguatamente lo stato di restrizione" - ovvero da specifici provvedimenti cautelativi - quali quello che disponeva la detenzione in regime comune)”.
TRIBUNALE LECCE 3295/2018:
“Gli obblighi di protezione gravanti sull'amministrazione penitenziaria non possono non comprendere la tutela ell'incolumità della persona ristretta: essa deve essere salvaguardata, oltre che da violenze di terzi (altri detenuti, guardie carcerarie, inquirenti ecc.), anche da eventuali gesti autosoppressivi o autolesivi. Questi ultimi, tra l'altro, appaiono al giudicante statisticamente tutt'altro che irrilevanti o imprevedibili. (…)
Secondo questo giudice, l'Amministrazione penitenziaria, titolare del potere sul corpo del detenuto ha l’obbligo giuridico di vigilare affinché il detenuto non compia (neanche) gesti di questo tipo. La scelta di ciò che si può tenere in cella, delle persone con cui possono aversi contatti, del luogo in cui dormire e della sorveglianza cui si è sottoposti è infatti rimessa interamente alla PA, la quale ha dunque un obbligo di protezione particolarmente stringente sul detenuto e deve predisporre gli strumenti adeguati alla tutela del medesimo". La CEDU è intervenuta più volte sull'argomento, ribadendo che la condizione detentiva rende più pregnante l’obbligo dello Stato nazionale di adottare misure effettive per proteggere il diritto alla vita, soprattutto se si tratta di soggetto affetto da problemi mentali o che sia ritenuto a rischio di pratiche autolesioniste”
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